Ricorso  per  la  Regione  Toscana, in persona del Presidente pro
tempore  della  giunta  regionale, autorizzato con deliberazione n. 5
del 10 gennaio 2005, rappresentato e difeso, come da mandato in calce
al  presente atto, dagli avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso il
cui   studio   elegge  domicilio,  in  Roma,  via  del  Viminale  43,
ricorrente;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  pro tepore, il Ministro per l'ambiente e della tutela del
territorio  pro  tempore,  resistenti; per l'annullamento del d.m. 18
novembre  2004 DEC/DPN 2211 del Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  inviato  alla Regione Toscana con nota dello stesso
Ministero GAB/2004/1 1206/B07, pervenuto alla Regione Toscana in data
16  dicembre 2004 (doc. 1), con cui e' stato prorogato l'incarico del
Commissario  straordinario  dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago
toscano  al  dott.  Ruggero  Barbetti,  per  la  durata  di  sei mesi
decorrenti dalla data del 3 dicembre 2004.

                              F a t t o

    La questione che si sottopone con il presente ricorso riguarda il
procedimento concernente la nomina del presidente del Parco nazionale
dell'Arcipelago  toscano  ed  e'  gia'  nota  a  codesta ecc.ma Corte
costituzionale che, in merito, ha pronunciato la sentenza n. 27/2004.
    Ai  sensi  dell'art. 9, terzo comma, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394,  il presidente dell'Ente parco nazionale deve essere nominato
di  intesa  tra  il  Ministero  dell'ambiente  ed  i Presidenti delle
regioni  nel  cui  territorio  ricada  in  tutto  o in parte il parco
nazionale.  In  data 1° marzo 2002 (in considerazione della imminente
scadenza  del Presidente allora in carica), il Ministro chiedeva alla
Regione  Toscana  l'intesa  per nominare, quale, presidente dell'Ente
parco dell'Arcipelago Toscano, il dott. Ruggero Barbetti.
    La  regione,  con  propria  nota  del  15  marzo  2002, esprimeva
motivatamente  il  proprio diniego all'intesa richiesta e chiedeva un
incontro urgente allo scopo di ricercare l'intesa.
    Con  il  d.m.  del 19 settembre 2002, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  nominava un commissario straordinario
dell'Ente  parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, nella persona del
dott. Ruggero Barbetti.
    Tale   decreto   veniva   annullato   da   codesta  ecc.ma  Corte
cotituzionale con la richiamata sentenza n. 27/2004.
    Cio'   nonostante   il  dott.  Barbetti  e'  tuttora  commissario
straordinario  dell'ente parco; a nulla sono valse le lettere inviate
da  presidente  della  Regione  Toscana ed anzi, come dimostra l'atto
avverso  il  quale  si  propone il presente ricorso, ormai l'incarico
commissariale  viene  disposto  non  piu'  per  un periodo limitato a
sessanta  giorni,  ma  addirittura  per sei mesi, tanto e' assente la
volonta' di ricercare l'intesa con la regione.
    Gli  atti  parlano  da  soli. Eccone la sequenza, a partire dalla
citata sentenza n. 27 del 20 gennaio 2004.
    Con decreto del 19 febbraio 2004 (doc. n. 2) il Ministro nominava
il  dott.  Aldo  Casentino ed il dott. Silvio Vetrano rispettivamente
commissario straordinario e sub commissario dell'ente in oggetto, per
la durata di sessanta giorni decorrenti dal 5 febbraio 2004.
    Il  provvedimento  era  motivato  con  la necessita' di garantire
l'ordinaria   amministrazione  dell'organo  scaduto,  nell'attesa  di
addivenire all'intesa con la Regione Toscana: a tal fine si dava atto
che  la Regione era stata coinvolta e conveniva sulla soluzione dando
la  sua  disponibilita'. manifestata con nota del 21 gennaio 2004, ad
avviare   il  confronto  preordinato  al  raggiungimento  dell'intesa
prescritta dalla legge.
    Con nota del 29 marzo 2004, prot. n. 120/99653/3.6.3 (doc. n. 3),
inviata  al  Ministro  per  fax nello stesso giorno e poi spedita per
posta,  il  presidente della regione, in vista dell'avvicinarsi della
scadenza  degli  incarichi  del commissario e del vice commissario in
data  4  aprile 2004, invocando una reale e fattiva collaborazione ai
fini  dell'intesa  per  la  nomina  del  presidente  dell'ente parco,
proponeva  al  Ministro  alcuni  nominativi di esperti da valutare ai
fini  dell'intesa per la nomina a presidente dell'ente in oggetto, ed
allegava  i  relativi  curricula.  Venivano  esattamente proposti: il
prof.  Cinelli,  il  dott.  Landi  ed il professore Leonardo Santi; i
relativi  curricula  dimostravano  il  possesso,  nei  candidati, dei
requisiti  necessari  per  poter  svolgere  l'incarico. Il presidente
della  regione,  nella  citata  nota,  chiedeva  al Ministro anche un
incontro   per   discutere  piu'  dettagliatamente  i  profili  delle
candidature ed esaminare eventuali ulteriori ipotesi.
    Il  Ministro,  con decreto del 6 aprile 2004 (doc. n. 4) nominava
il  dott.  Ruggero  Barbetti  quale  commissario straordinario per la
durata  di  sessanta  giorni  decorrenti dal 6 aprile. Nel decreto si
richiamava una lettera del 17 marzo 2004 inviata alla regione con cui
si  chiedeva  l'intesa per la nomina del dott. Barbetti; si affermava
che  la  regione  non  aveva  risposto; si ignorava del tutto la nota
regionale  del  29 marzo; si giustificava la nomina commissariale con
l'esigenza  di assicurare la funzionalita' dell'azione amministrativa
e,  quanto  al nome proposto - quello del dott. Barbetti, vale a dire
il   medesimo   sul  quale  non  si  era  perfezionata  la  procedura
dell'intesa  -  se  ne  sosteneva  l'idoneita'  «per le sue capacita'
professionali  e  per  la  specifica  conoscenza  del  territorio  di
riferimento».
    La  regione, a fronte di tale decreto, constatava di non aver mai
ricevuto  la  lettera,  ivi  citata, del 17 marzo con cui il Ministro
affermava di aver avviato la procedura dell'intesa.
    Ed  infatti  tale  nota e' pervenuta alla Regione Toscana solo in
data  6  aprile 2004 (doc. 5) - del resto non avrebbe potuto arrivare
prima,  visto  che  e'  partita dall'ufficio postale di Roma Ostiense
solo  in  data 3 aprile 2004, come attesta il timbro postale allegato
alla lettera pervenuta - quando era quindi gia' scaduto il precedente
commissario  e  quando  era  gia' stato adottato l'atto di nomina del
nuovo Commissario Barbetti.
    A tale decreto seguiva una ulteriore nota del Ministro, in data 8
aprile  2004,  pervenuta  alla  regione  in data 14 aprile 2004 (doc.
n. 6),  in  cui  il  medesimo comunicava di avere ricevuto la lettera
regionale  del 29 marzo 2004 proprio il medesimo giorno della data di
adozione  dell'atto  di  nomina  del dott. Barbetti quale commissario
dell'ente  parco  (tale  lettera era stata inviata via fax in data 29
marzo  2004).  Il Ministro poi affermava di ritenere confliggente con
lo  spirito di collaborazione il rifiuto di intesa sul nominativo del
dott.  Barbetti;  sosteneva  che l'intesa fosse comunque da cercare e
conseguire e dichiarava funzionale a tale primario obiettivo il breve
termine  di  sessanta  giorni  della durata commissariale; fissava un
incontro per il 22 aprile.
    Il  Presidente della Regione Toscana decideva di non impugnare il
decreto   di  nomina  commissariale,  intendendo  cosi'  favorire  il
procedimento  per  il  raggiungimento dell'intesa e, in data 8 aprile
2004  (doc. n. 7), rispondeva alla lettera del Ministro del 17 marzo,
ribadendogli  di  non  aver  potuto  rispondere  prima perche' quella
lettera era arrivata in regione solo in data 6 aprile 2004, in quanto
partita  dall'ufficio  postale di Roma il 3 aprile 2004. In ogni caso
il Presidente Martini, al fine di addivenire ad un possibile accordo,
riconfermava  il contenuto della precedente lettera del 29 marzo (che
veniva  nuovamente  trasmessa): in sostanza dunque il presidente, nel
richiamare  le motivazioni in precedenza espresse in merito all'unico
nominativo  proposto  dal  Ministro,  rilevava  che,  per  addivenire
all'intesa,  non  poteva essere sempre riproposto il solo, unico nome
su  cui  l'intesa  non  era  stata  raggiunta  e indicava di nuovo al
Ministro  tre nominativi (gia' segnalati con la lettera del 29 marzo)
di  soggetti  con  requisiti  di elevata professionalita' in rapporto
all'incarico di Presidente dell'ente parco.
    In  data  20 aprile 2004 ( doc. n. 8) il Presidente della Regione
Toscana scriveva ancora al Ministro. In essa il presidente dimostrava
di   aver   sempre   e   tempestivamente   risposto   alle  richieste
ministeriali;   evidenziava   che   i   ritardi  imputati  non  erano
sussistenti  («la  Sua lettera, datata 17 marzo 2004, risulta partita
dall'ufficio  postale  di  Roma  Ostiense  in data 3 aprile 2004 - il
timbro e' chiarissimo al riguardo - e ricevuta dagli uffici regionali
in  data 6 aprile, cioe' lo stesso giorno nel quale Lei ha provveduto
ad  adottare un nuovo decreto di commissariamento»); chiariva di aver
sempre  motivato  le  proprie  posizioni  in  merito  all'unico  nome
proposto dal Ministro (cioe' quello del dott. Barbetti); ribadiva che
il  diniego  all'intesa  non era collegato allo schieramento politico
del  dott.  Barbetti  («lo  prova  il fatto che fra le proposte da me
formulate   per   la   presidenza  dell'ente  parco  sono  facilmente
rintracciabili   ipotesi  sintoniche  con  l'attuale  maggioranza  di
Governo»),   ma   alla  necessita'  sempre  fatta  presente,  che  il
presidente  del  Parco avesse anche un forte legame istituzionale con
le  realta'  locali («le posizioni assunte dal dott. Barbetti durante
tutto  il  complesso  iter che ha portato alla costituzione del parco
non mi sembravano ne' mi sembrano compatibili con la presidenza di un
ente che e' sorto con la sua dichiarata opposizione»).
    Ancora   il   Presidente   Martini   evidenziava   che  la  leale
collaborazione  avrebbe  reso  necessario  non  proporre da parte del
Ministro  sempre  e  solo il medesimo nominativo su cui non era stata
raggiunta  l'intesa ed auspicava una positiva soluzione della vicenda
nella riunione del 4 maggio.
    Dopo questo incontro, il Presidente della Regione Toscana inviava
al  Ministro in data 12 maggio 2004 (doc. n. 9) una propria ulteriore
nota  in  cui  evidenziava che l'incontro del 4 maggio aveva avuto un
esito negativo per «l'ennesima riproposizione del solo nominativo del
dott.  Ruggero  Barbetti»  che  «non  puo'  in  tutta evidenza essere
considerata  espressione  di  una  volonta'  di  leale  e costruttiva
collaborazione».
    Il presidente pertanto chiedeva una effettiva cooperazione: «cio'
si  puo'  ottenere,  dal  mio  punto  di vista, sia attraverso di una
proposta  di  designazioni  alternative  a  quelle  del dott. Ruggero
Barbetti,  sia esprimendo le necessarie valutazioni rispetto a quelle
che la Regione ha da tempo indicato».
    A  tale  lettera  rispondeva  il  Ministro con nota del 17 maggio
(doc.  n. 10),  ove  si  esprimeva  rammarico  e  si preannunciava un
incontro;  intanto,  con il decreto del 7 giugno 2004 (doc. n. 11) si
confermava, quale commissario dell'ente, sempre il dott. Barbetti per
ulteriori sessanta giorni dal 5 giugno.
    Si  devono  subito  evidenziare  le  succinte  premesse  di  tale
decreto,  ove  si  citano  solo  due lettere del Ministro: una del 17
maggio  con  cui  il  Ministro avrebbe ribadito la necessita' di dare
corso   alle   nomine   dei  vertici  istituzionali  dell'ente  parco
attraverso  lo  strumento dell'intesa; la seconda sempre nella stessa
data  inviata  al  Presidente  Martini  (trattasi della lettera sopra
citata  e depositata quale doc. n. 10), ove il Ministro dichiarava di
essere  disponibile  a  riprendere  l'iter finalizzato all'intesa. E'
evidentemente  parziale  la ricostruzione dei fatti contenuta in tale
decreto  in  cui  non si richiamano volutamente tutte le note inviate
dal  presidente della regione e in cui si omette ogni indicazione dei
motivi per cui le proposte indicate dallo stesso, presidente non sono
state prese in considerazione.
    Anche  in  questo  caso  il  Presidente  della Regione Toscana ha
ritenuto  di non ricorrere avverso tale decreto, ritenendo ancora che
la  disponibilita' a cercare l'intesa, dichiarata dal Ministro, fosse
effettiva.
    Pertanto    il   Presidente   Martini   inviava   una   ulteriore
comunicazione  al  Ministro in data 28 giugno 2004 (doc. n. 12), ove,
appellandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale, chiedeva
al  Ministro  di  esprimere  una valutazione sulle proposte formulate
dalla  Regione  e  di formulare una proposta alternativa a quella del
dott. Barbetti che consententisse il raggiungimento dell'accordo.
    A  questa  lettera  sono seguiti: un ulteriore decreto in data 22
luglio,  di proroga dell'incarico commissariale al dott. Barbetti per
altri 60 giorni (doc. n. 13) a far data dal 4 agosto 2004; il decreto
del  24 settembre (doc. 14) di proroga dell'incarico, sempre al dott.
Barbetti,  per  altri  60  giorni  dal  4 ottobre 2004. Tale incarico
quindi sarebbe scaduto il 3 dicembre 2004.
    Con il provvedimento oggetto del presente conflitto, il Ministro,
con effetto dal 3 dicembre 2004 ha confermato - ovvero, come si legge
nella   lettera   di  trasmissione  prot.  n. GAB/2004/11206/B07,  ha
prorogato  -  il  medesimo  incarico  commissariale  sempre  al dott.
Barbetti, ma, questa volta, per la durata di sei mesi.
    Il provvedimento lede le competenze costituzionali garantite alla
regione per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    Violazione  del  principio di leale cooperazione e degli artt. 5,
117 e 118 della Costituzione.
    Da  quanto  esposto  nel  fatto e come e' attestato nei documenti
depositati,   risulta   che,   dopo   l'annullamento   della   nomina
commissariale  a  seguito della sentenza n. 27/2004 di codesta ecc.ma
Corte  costituzionale,  il  dott.  Barbetti  (e  quindi quello stesso
soggetto su cui non e' stata raggiunta l'intesa tra il Ministro ed il
Presidente della Regione Toscana), esercita le funzioni di presidente
del   Parco   dell'Arcipelago  Toscano  (anche  se  con  il  nome  di
commissario,  ma con identici poteri del presidente e con garanzia di
durata, grazie alle proroghe) ormai ininterrottamente 6 aprile 2004.
    Con  il provvedimento impugnato si vorrebbe addirittura prorogare
l'incarico per sei mesi e quindi sino al 2 giugno 2005.
    A  questo  risultato  e'  giunto il Ministro il quale, quindi, ha
tenuto  un  comportamento  sicuramente  non  improntato  alla leale e
fattiva cooperazione.
    Nella   sentenza   n. 27/2004   piu'   volte   citata,  la  Corte
costituzionale  -  dopo aver rilevato che la nomina commissariale non
puo'  essere  giustificata  dal  solo  fatto che non si sia raggiunta
l'intesa  per  la  nomina  del  Presidente «perche' in questo modo si
finirebbe  per  attribuire al Governo il potere di aggirare l'art. 9,
comma  3,  legge  n. 394  del  1991,  scegliendo  come commissario la
persona  non  gradita dal presidente della regione» - ha richiamato e
confermato importanti principi in tema di intese Stato-regioni.
    In  particolare  la  Corte  costituzionale  ha  ricordato che «lo
strumento  dell'intesa  costituisce  una  delle  possibili  forme  di
attuazione  del  principio  di  leale  cooperazione tra lo Stato e la
regione   e  si  sostanzia  in  una  paritaria  codeterminazione  del
contenuto  dell'atto;  intesa  da  realizzare  e  ricercare,  laddove
occorra,   attraverso   reiterate  trattative  volte  a  superare  le
divergenze  che  ostacolino  il  raggiungimento  di un accordo, senza
alcuna   possibilita'   di   un   declassamento   dell'attivita'   di
codeterminazione connessa all'intesa in una mera attivita' consultiva
non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991)».
    Pertanto,   con  specifico  riferimento  alla  prima  nomina  del
Commissario  dell'Ente  Parco  dell'Arcipelago  toscano,  la Corte ha
evidenziato: «proprio per il fatto che alla nomina del commissario si
giunge   in   difetto   di  nomina  de  presidente,  per  il  mancato
perfezionamento  dell'intesa  ed  in  attesa che ad essa si pervenga,
condizione  di  legittimita'  della  nomina del primo e', quantomeno,
l'avvio e la prosecuzione delle procedure per la nomina del secondo»;
nel  caso  di  specie  la  nomina  commissariale  e' stata dichiarata
illegittima   per  il  «mancato  avvio  e  sviluppo  della  procedura
dell'intesa per la nomina del presidente, che esige, laddove occorra,
lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel rispetto
del   principio  di  leale  cooperazione  tra  Stato  e  regione,  le
divergenze  che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole
legittimano la nomina del primo» (cioe' del commissario).
    Il comportamento tenuto dal Ministro dopo la richiamata pronuncia
costituzionale non ha affatto rispettato i suddetti principi.
    Il  presidente  della  regione,  infatti,  si  e' tempestivamente
attivato,  ha  proposto  nomi  di soggetti competenti, con dimostrata
professionalita', ha reiteratamente chiesto risposte in merito.
     A fronte di tale comportamento della regione, il Ministro:
        1)  non  ha  nemmeno  preso  in  considerazione  i nominativi
proposti   dalla   regione   senza   esplicitare  i  motivi  di  tale
disinteresse;
        2)  ha  tenuto  un  comportamento  ambiguo: nel decreto del 6
aprile 2004 con cui ha rinominato commissario il dott. Barbetti, dopo
l'annullamento  della  precedente nomina, e' detto che la regione non
ha  fornito  risposta  alla  lettera  del  17  marzo 2004 con cui era
richiesta l'intesa e non si e' richiamata la lettera regionale del 29
marzo  2004.  Eppure,  come rilevato in fatto, quest'ultima era stata
trasmessa  via  fax  allo stesso Ministro nello stesso 29 marzo 2004,
come  si  ricava  dai  documenti depositati, mentre la lettera del 17
marzo  2004  non  poteva  essere pervenuta dalla regione il 6 aprile,
essendo partita per posta prioritaria il 3 marzo 2004;
        3) negli atti di proroga del commissario ha inserito clausole
di mero stile: si dichiara che si vuole addivenire all'intesa, che il
commissariamento  va  superato, che il medesimo e' funzionale solo al
raggiungimento  dell'intesa  ma,  nella sostanza, a tali frasi non ha
mai   corrisposto   un   comportamento   costruttivo,  di  «reiterate
trattative  volte  a  superare  le  divergenze». Prova sicura di tale
atteggiamento  solo  formale  e  non  sostanziale  e' il fatto che il
Ministro ha sempre avanzato un solo nome quello del dott. Barbetti, e
non  ha  mai,  neppure  tentato,  di  costruire  l'intesa  proponendo
ulteriori nominativi.
    Non solo.
    Con il provvedimento oggetto del presente conflitto si proroga il
commissariamento  per  sei  mesi:  e'  dunque evidente che si tende a
stabilizzare  un  organo  straordinario che, per sua natura, dovrebbe
avere una durata ben piu' limitata.
    E' significativo che la durata sia stata trasformata dagli usuali
sessanta  giorni  a  sei  mesi:  questo  e' la conferma che non vi e'
alcuna  volonta'  di  ricercare  un'intesa  con  il  presidente della
regione,  ma  si vuole solo istituzionalizzare e rendere piu' stabile
il commissario.
    Tutto  quanto  esposto evidenzia che il Ministro si e' limitato a
proporre  un  nome,  reiterandolo  sempre,  senza  sviluppare  quelle
necessarie  trattative  che  sole  possono  permettere il superamento
delle divergenze.
    La  Regione  Toscana  ha  tollerato i decreti del 6 aprile, del 7
giugno,  del 22 luglio e del 24 settembre con cui e' stato rinominato
e  prorogato  il  commissario  Barbetti,  nonostante  che  i medesimi
fossero gravemente lesivi delle proprie competenze: l'amministrazione
ha  infatti ritenuto che la nomina commissariale, limitata a sessanta
giorni,  potesse  consentire al Ministro di attivare e soprattutto di
proseguire  in  modo sostanziale un procedimento basato sulla fattiva
collaborazione  e dunque preordinato a ricercare in modo efficace e a
trovare l'intesa con regione medesima.
    Ormai  e'  invece  chiaro  che  nulla  di  tutto cio' ha fatto ed
intende  fare  il  Ministro,  il quale attende, senza compiere alcuna
attivita',  la  scadenza  degli  incarichi  commissariali  e  poi  li
proroga;  avendo  constatato  che  i  precedenti  atti non sono stati
impugnati   dalla   regione,   con   l'ultimo  decreto  ha  prorogato
addirittura  per sei mesi l'incarico commissariale, «per garantire la
continuita'  amministrativa  dell'ente,  nelle more della definizione
dell'intesa»  e'  impossibile  non  constatare, anche considerando le
identiche frasi sempre ripetute nei precedenti decreti, che questa e'
una  motivazione  formale, stereotipa che si esaurisce in frasi vuote
di   qualsiasi   contenuto  concreto,  perche'  il  procedimento  per
addivenire  all'intesa  non  verra' mai coltivato dal Ministro con la
leale collaborazione che sarebbe necessaria.
    Cosi'  l'atteggiamento  manifestato dalla regione, a fronte della
seconda  nomina  commissariale del Barbetti e delle relative proroghe
di  sessanta giorni, volto ad instaurare un clima di distensione e di
leale  collaborazione (tanto che la regione non solo non ha impugnato
i  decreti,  ma ha anche ripetutamente scritto al Ministro e proposto
una  terna  di  nomi),  e'  stato strumentalizzato dallo Stato che ha
usato  tali  nomine  come  precedente  per le continue proroghe dello
stesso  commissario  -  proprio la stessa persona su cui non e' stata
raggiunta  l'intesa  -  sino  ad  arrivare a conferire al medesimo un
carattere di maggiore stabilita', vista la durata di sei mesi fissata
nel decreto in oggetto.
    Il comportamento sleale del Ministro determina una sicura lesione
delle competenze regionali.
    Il  presidente, infatti, e' l'organo fondamentale che rappresenta
il  parco e ne coordina l'attivita'; fa parte del Consiglio direttivo
che  adotta  lo statuto dell'ente, delibera i bilanci, il regolamento
ed il piano del parco.
    In sostanza il presidente del parco determina in modo incisivo le
scelte  dell'ente  parco e tali scelte inevitabilmente interferiscono
sulle  competenze regionali. Infatti il parco dell'Arcipelago Toscano
e'  stato  istituito  (con  il  citato  d.P.R. 22 luglio 1996) per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, per la difesa
e  ricostituzione  degli equilibri idraulici ed idrogeologici, per la
promozione  sociale ed economica. E ancora, in base all'art. 11 della
legge  n. 394/1991,  il  regolamento del parco dovra' disciplinare le
attivita'  consentite  nel  parco, con riferimento, tra l'altro, alla
tipologia  e  alle  modalita' di costruzione di opere e di manufatti,
alle    attivita'    artigianali,    commerciali,    alle   attivita'
agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative.
    Non puo' quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'ente parco
(di cui, si ripete, il presidente e' l'organo fondamentale) verra' ad
interferire con le potesta' costituzionalmente garantite alle Regioni
nelle  materie del governo del territorio (ove rientra, la difesa del
suolo   e   quindi   l'attivita'  di  difesa  idrogeologica  prevista
all'art. 2 del d.P.R. istitutivo del Parco 22 luglio 1996, nonche' la
disciplina  urbanistica  ed edilizia degli interventi all'interno del
parco), dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca.
    Pertanto  l'interferenza  del  ruolo del presidente del parco con
molteplici  competenze  regionali costituzionalmente garantite impone
di  interpretare  l'intesa  richiesta dall'art. 9, terzo comma, della
legge  n. 394/1991  come  forma  di  codeterminazione  paritaria  del
contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un
Presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.
    Il comportamento del Ministro che non pone in essere le reiterate
trattative   volte   a  superare  le  divergenze  che  ostacolano  il
raggiungimento  dell'intesa  per la nomina del presidente dell'ente e
che  sole  legittimano  la  nomina  del  commissario  e'  sicuramente
contrario ai principi di leale collaborazione e determina, per quanto
sopra  esposto,  una  lesione  delle  competenze  regionali che rende
ammissibile la proposizione del presente conflitto, volto a difendere
attribuzioni  costituzionali  regionali  che sono impedite e menomate
dall'illegittimo esercizio dei poteri altrui.
    Ed  il  mancato rispetto del principio di leale collaborazione e'
sicuramente   un   vizio   denunciabile   in  sede  di  conflitto  di
attribuzione.
    A  tale  proposito,  e  sempre  con  riferimento  alle intese, la
dottrina   ha   rilevato:  «la  giurisdizione  costituzionale  e'  lo
strumento  di  chiusura ed e' implicata sotto due possibili versanti:
nella  sede  del  giudizio  di  costituzionalita'  delle  leggi,  per
consentire il sindacato sulle previsioni legislative che, di volta in
volta,   stabiliscono   le   forme  di  collaborazione,  al  fine  di
veraficarne  l'adeguatezza rispetto al tipo di decisione da adottare;
nella sede del conflitto di attribuzione per verificare il corretto e
leale  esercizio dei poteri in concreto, nel rispetto dello strumento
collaborativo  previsto dal legislatore per il caso di specie .... La
decisione  della  Corte non puo' fare altro che imporre alle parti il
tavolo  della  trattativa,  salva  l'ulteriore  verfica  di eventuali
slealta' future» (M. Cecchetti «Le intese tra Stato e regioni su atti
necessari.  Come  preservare  il valore della "codecisione paritaria"
evitandone  gli  effetti  perversi»  in Le Regioni 4/2004, pg. 1044 e
ss).
    Sempre  nello  stesso  senso  e' stato rilevato: «il principio di
leale  collaborazione  non  vincola solo le scelte del legislatore in
ordine  alle  soluzioni  procedimentali:  e'  anche parametro diretto
delle   attivita'   compiute   nel  procedimento;  e,  quindi,  lungi
dall'esaurirsi  con la posizione della legge procedimentale, conserva
sempre la possibilita' di operare puntualmente in relazione a ciascun
atto  adottato  in  applicazione  della  stessa. Insomma, deve essere
improntata  a  leale  collaborazione non solo la disciplina normativa
del   procedimento   ma   anche  la  condotta  dei  soggetti  che  vi
partecipano»   (O.  Chiessa  «Sussidiarieta'  ed  esigenze  unitarie:
modelli  giurisprudenziali  e  modelli  teorici  a  confronto»  in Le
Regioni 4/2004 pg. 981 e ss).
    Percio'   e'   denunciabile   in  questa  sede  il  provvedimento
ministeriale  in  oggetto, che e' la sintesi del comportamento sleale
tenuto dal Ministro.